Art. 10.

  I  coefficienti  per  la  valutazione dei terreni e relative scorte
sono stabiliti per zone economico-agrarie, con riguardo alla qualita'
di coltura ed alla Classe di produttivita'.
  I coefficienti per la valutazione dei fabbricati sono stabiliti per
ogni comune, con riguardo alle categorie ed alle classi istituite per
la  formazione  del nuovo catasto edilizio urbano, ai sensi del regio
decreto-legge 1 aprile 1939, n. 652, convertito nella legge 11 agosto
n. 1249, discriminando i fabbricati secondo che siano o no soggetti a
regime vincolistico.