Art. 10. I coefficienti per la valutazione dei terreni e relative scorte sono stabiliti per zone economico-agrarie, con riguardo alla qualita' di coltura ed alla Classe di produttivita'. I coefficienti per la valutazione dei fabbricati sono stabiliti per ogni comune, con riguardo alle categorie ed alle classi istituite per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano, ai sensi del regio decreto-legge 1 aprile 1939, n. 652, convertito nella legge 11 agosto n. 1249, discriminando i fabbricati secondo che siano o no soggetti a regime vincolistico.