Art. 11.

  I  coefficienti previsti negli articoli precedenti sono predisposti
dall'Amministrazione  del  catasto e dei servizi tecnici erariali, la
quale  li  comunica,  per  tutti i comuni di ciascuna provincia, alle
singole  Commissioni censuarie comunali ed alla Commissione censuaria
provinciale.
  Le  Commissioni  censuarie  comunali  hanno facolta' di presentare,
entro  trenta  giorni  dall'avvenuta  comunicazione dei coefficienti,
alla  Commissione  censuaria  provinciale le proprie osservazioni sui
coefficienti stessi.
  Entro  sessanta  giorni dalla scadenza del termine sopra stabilito,
la   Commissione   censuaria  provinciale  inoltra,  con  le  proprie
proposte,   alla  Commissione  censuaria  centrale,  per  il  tramite
dell'Ufficio  tecnico  erariale, contemporaneamente per tutte le zone
economico-agrarie   e   per   tutti  i  comuni  della  provincia,  le
osservazioni  che  siano  state formulate dalle Commissioni censuarie
comunali.
  La  Commissione  censuaria  centrale,  tenute  presenti le proposte
presentate  in  termini  dalle  Commissioni  censuarie  provinciali e
sentita l'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali,
stabilisce,  in  via  definitiva,  i  coefficienti  per ciascuna zona
economico-agraria e per ciascun comune.