Art. 12.

  Contro   le   valutazioni   dei   terreni,  eseguite  dagli  Uffici
distrettuali  delle imposte dirette con i coefficienti indicati negli
articoli   precedenti,   i   contribuenti   possono   ricorrere  alle
Commissioni   amministrative   per   questioni   riflettenti  la  non
corrispondenza  dei  fondi alla qualita' della coltura risultante dal
catasto. Gli uffici distrettuali delle imposte possono, a loro volta,
rettificare  le  risultanze  catastali, quando esse non corrispondano
alla  qualita'  di  coltura,  salvo  il  diritto  del contribuente di
ricorrere, contro la rettilica, alle Commissioni suddette.
  Contro   le   valutazioni  dei  fabbricati  eseguite  dagli  Uffici
distrettuali delle imposte con i coefficienti indicati negli articoli
precedenti,  i  contribuenti  possono,  ai  soli  fini  della imposta
straordinaria    sul    patrimonio,    ricorrere   alle   Commissioni
amministrative  per questioni riflettenti la natura, la consistenza o
l'assegnazione del fabbricato alla categoria o alla classe, quando la
destinazione   o   le   caratteristiche   di  esso  siano,  in  atto,
notevolmente  diverse  da  quelle  dell'unita'  tipo, approvate dalla
Commissione censuaria centrale come rappresentative della categoria o
classe cui il fabbricato e' stato assegnato.