Art. 13.

  Nel  caso  di  terreni  dati  in  affitto, l'accertamento, mediante
l'applicazione   al   reddito   agrario   iscritto   al  catasto  dei
coefficienti  previsti  nel  secondo  comma  dell'art. 9, e' eseguito
previa   detrazione   della   quota  del  reddito  stesso,  stabilita
dall'Ufficio   distrettuale   delle   imposte,   da   attribuire   al
proprietario,  per  la  parte  di  scorte  che sia, eventualmente, di
spettanza del medesimo.
  La  stessa  norma  si  applica  in  caso  di soccida o di contratti
analoghi.