Art. 14.

  Il  valore  della  nuda  proprieta'  e'  determinato  in  base alla
differenza  tra il valore dell'intera proprieta' - stabilito ai sensi
degli  articoli  precedenti  -  e  quello  dell'usufrutto.  Lo stesso
criterio  si  applica  per  la  valutazione  della proprieta', quando
questa e' gravata da diritti di uso e di abitazione.
  Il  valore da attribuire ai diritti di usufrutto, uso o abitazione,
si  calcola,  scontando  alla  data  del  28  marzo  1947  il  valore
dell'annualita'  di  reddito percepita, riferita al periodo 1° luglio
1946-31 marzo 1947:
    a)  alla  ragione  del  tasso  contrattuale, o, in mancanza, alla
ragione  composta  del  5  per  cento,  se trattasi di diritti la cui
scadenza e esattamente conosciuta;
    b)  alla  ragione  del  tasso  contrattuale, o, in mancanza, alla
ragione  composta del 5 per cento e con riguardo alle probabilita' di
vita  corrispondenti alla classe di eta' del reddituario, se trattasi
di  diritti che cesseranno con la morte di lui, in conformita' ad una
tabella da approvarsi con decreto del Ministro per le finanze.
  Qualora  l'annualita' di reddito sia percepita in natura, il valore
di essa e' calcolato in base alla quantita' dei prodotti nel triennio
1944-1946  ed  ai prezzi correnti nel periodo 1° luglio 1946-31 marzo
1947.
  Nei  casi  di assicurazione sulla vita, previsti nel n. 3 dell'art.
8,  il capitale corrispondente e' valutato al prezzo di riscatto alla
data del 28 marzo 1947.