Art. 16.

  I crediti si valutano al loro importo nominale.
  Quando  concorrano  circostanze  di  fatto che lascino fondatamente
presumere  la  perdita totale o parziale del credito, il contribuente
puo'  chiedere che fra le attivita' patrimoniali non sia computato il
credito  stesso,  oppure  che sia, accordata una riduzione del valore
nominale di esso.
  Per  i  debiti  non ancora scaduti ed improduttivi di interessi, la
valutazione  e'  fatta  sulla  base del valore alla data del 28 marzo
1947,  scontando  l'importo  nominale  all'interesse  composto del 5%
annuo, fino alla data di scadenza.