Art. 17.

  Le  aziende  industriali  e  commerciali,  comprese  in esse quelle
esercenti industrie agrarie di qualsiasi genere, si valutano nel loro
complesso,  tenuto  conto  dei vari elementi che le compongono, sulla
base dei valori medi del periodo 1° ottobre 1946-31 marzo 1947.
  Nella  valutazione delle aziende industriali e commerciali ai sensi
del  comma  precedente,  si  tiene conto anche dell'avviamento, senza
pregiudizio   dell'assoggettamento  del  medesimo  alle  imposte  sul
reddito in conformita' della legislazione vigente in materia.