Art. 17. Le aziende industriali e commerciali, comprese in esse quelle esercenti industrie agrarie di qualsiasi genere, si valutano nel loro complesso, tenuto conto dei vari elementi che le compongono, sulla base dei valori medi del periodo 1° ottobre 1946-31 marzo 1947. Nella valutazione delle aziende industriali e commerciali ai sensi del comma precedente, si tiene conto anche dell'avviamento, senza pregiudizio dell'assoggettamento del medesimo alle imposte sul reddito in conformita' della legislazione vigente in materia.