Art. 18. I buoni del tesoro ordinari si valutano per il loro importo nominale, con deduzione dello sconto dalla data del 28 marzo 1947 a quella della loro scadenza. Gli altri titoli emessi o garantiti dallo Stato si valutano in base alla quotazione media ufficiale del trimestre 1° gennaio 1947-31 marzo 1947. I titoli del Prestito della Ricostruzione 3,50%, in quanto soggetti alla imposta straordinaria per essere stati convertiti in titoli 5% a mente del decreto legislativo dei Capo provvisorio dello Stato 28 aprile 1947, n. 338, si valutano in base alla quotazione media ufficiale del trimestre 1° giugno 1947-31 agosto 1947. Le azioni, obbligazioni, cartelle di prestito ed ogni altro titolo di credito quotato in borsa sono valutati in base alla media dei prezzi di compenso del trimestre 1° gennaio 1947-31 marzo 1947. I buoni postali fruttiferi sono valutati per l'importo nominale. I valori medi dei titoli quotati in borsa saranno rilevati in apposita tabella da approvarsi con decreto del Ministro per le finanze.