Art. 18.

  I  buoni  del  tesoro  ordinari  si  valutano  per  il loro importo
nominale,  con  deduzione dello sconto dalla data del 28 marzo 1947 a
quella della loro scadenza.
  Gli altri titoli emessi o garantiti dallo Stato si valutano in base
alla  quotazione  media  ufficiale  del  trimestre 1° gennaio 1947-31
marzo  1947.  I  titoli  del  Prestito  della Ricostruzione 3,50%, in
quanto   soggetti   alla   imposta  straordinaria  per  essere  stati
convertiti  in  titoli  5%  a  mente del decreto legislativo dei Capo
provvisorio  dello  Stato 28 aprile 1947, n. 338, si valutano in base
alla  quotazione  media  ufficiale  del  trimestre  1° giugno 1947-31
agosto 1947.
  Le  azioni, obbligazioni, cartelle di prestito ed ogni altro titolo
di  credito  quotato  in  borsa  sono valutati in base alla media dei
prezzi di compenso del trimestre 1° gennaio 1947-31 marzo 1947.
  I buoni postali fruttiferi sono valutati per l'importo nominale.
  I  valori  medi  dei  titoli  quotati  in borsa saranno rilevati in
apposita  tabella  da  approvarsi  con  decreto  del  Ministro per le
finanze.