Art. 19.

  Per i titoli azionari non quotati in borsa, nonche' per le quote di
partecipazione  in  societa'  ed  enti, si adottano i valori medi del
trimestre 1° gennaio 1947-31 marzo 1947, tenendo conto dei criteri di
valutazione valevoli per l'imposta, di negoziazione ed, in ogni caso,
per  quanto riguarda le aziende industriali e commerciali, del valore
dei  vari  elementi  che  ne  compongono  il patrimonio, ai sensi del
precedente art. 17.
  Gli  Uffici  distrettuali  delle  imposte dirette, entro il termine
stabilito  nel  secondo  comma  dell'art.  63  del  presente decreto,
notificano   alle   societa'  od  enti,  aventi  sede  nella  propria
circoscrizione,  l'accertamento  dei valore dei titoli e delle quote,
relativamente  al  periodo  di  tempo  indicato nel comma precedente.
Contro  tale  accertamento la societa' od ente puo', entro il termine
perentorio  di  giorni trenta dalla notifica, presentare ricorso alla
Commissione  competente per territorio ad eseguire la valutazione dei
titoli ai fini dell'imposta di negoziazione.
  Per  la  risoluzione  delle vertenze si osservano le norme valevoli
per  l'accertamento  dell'imposta  di negoziazione; la rappresentanza
dell'Amministrazione  finanziaria  e' affidata, nel giudizio di primo
grado,  ad  un  funzionario  dell'Amministrazione  provinciale  delle
imposte  dirette  e,  nel  giudizio  di  secondo grado, all'ispettore
compartimentale per le imposte dirette competente per il territorio.
  Il valore definitivamente accertato nei confronti della societa' od
ente  in  conformita'  dei  commi  precedenti  si  assume come valore
definitivo  dei  titoli  e delle quote di partecipazione agli effetti
dell'imposta  straordinaria  progressiva  sul  patrimonio  dovuta dai
singoli proprietari dei titoli e delle quote medesime.
  Per  le  obbligazioni, le cartelle di prestito ed ogni altro titolo
di  credito  non  quotato  in borsa, si adotta la valutazione in base
alla  quale  e'  stata liquidata l'imposta di negoziazione per l'anno
1947.
  Le  disposizioni del presente articolo si applicano anche ai titoli
azionari  quotati  in borsa, quando, nel trimestre 1° gennaio 1947-31
marzo 1947, non esistano almeno due prezzi di compenso nella borsa in
cui furono quotati.