Art. 20.

  I  titoli  esteri sono valutati in base alla media delle quotazioni
ufficiali  nel luogo di emissione, o, in mancanza di tali quotazioni,
in  base  ai  valori  correnti di mercato del luogo di emissione, nel
periodo  1°  gennaio  1947-31 marzo 1947, rapportando il valore cosi'
determinato a quello corrispondente al valore in lire italiane, sulla
base  del  cambio  corrente  alla  data  del 28 marzo 1947, che sara'
rilevato in una tabella da approvarsi con decreto del Ministro per le
finanze.