Art. 23. Dall'ammontare lordo del patrimonio complessivo sono ammessi in detrazione: a) tutti i debiti a carico del contribuente, di cui sia riconosciuta l'effettiva sussistenza alla data del 28 marzo 1947. Per i debiti contratti dopo il 10 giugno 1940 o che non abbiano data certa, la detrazione e' subordinata alla dimostrazione del loro impiego; b) la somma corrispondente alla capitalizzazione, fatta a norma dell'art. 15, dei censi, canoni, livelli ed altre prestazioni previste nell'articolo stesso; c) le somme corrispondenti al valore degli usi civici e di ogni altro onere reale gravante sui cespiti facenti parte del patrimonio del contribuente; d) tutte le imposte, tasse e contributi a favore dello Stato, provincie, comuni ed altri enti autorizzati per legge ad imporre tributi obbligatori, riferentisi al periodo anteriore alla data del 28 marzo 1947 ed ancora dovuti a tale data.