Art. 23.

  Dall'ammontare  lordo  del  patrimonio  complessivo sono ammessi in
detrazione:
    a)  tutti  i  debiti  a  carico  del  contribuente,  di  cui  sia
riconosciuta l'effettiva sussistenza alla data del 28 marzo 1947. Per
i  debiti  contratti  dopo  il  10 giugno 1940 o che non abbiano data
certa,  la  detrazione  e'  subordinata  alla  dimostrazione del loro
impiego;
    b)  la  somma corrispondente alla capitalizzazione, fatta a norma
dell'art.  15,  dei  censi,  canoni,  livelli  ed  altre  prestazioni
previste nell'articolo stesso;
    c)  le  somme corrispondenti al valore degli usi civici e di ogni
altro  onere  reale gravante sui cespiti facenti parte del patrimonio
del contribuente;
    d)  tutte  le  imposte,  tasse e contributi a favore dello Stato,
provincie,  comuni  ed  altri  enti  autorizzati per legge ad imporre
tributi  obbligatori,  riferentisi al periodo anteriore alla data del
28 marzo 1947 ed ancora dovuti a tale data.