Art. 24.

  Quando  la  esistenza  di un debito di qualsiasi natura, denunziato
dal debitore agli effetti della detrazione dai proprio patrimonio, e'
negata   dal   creditore,   il   rapporto   giuridico  e  considerato
inesistente, a tutti gli effetti, fra le parti.
  Per  i  crediti  derivanti  da  rapporti  con imprese commerciali e
sempre  che si tratti di atti inerenti all'esercizio dell'impresa, la
esistenza  del  debito  puo'  venire  provata  in base alle scritture
contabili dell'impresa creditrice regolarmente tenute.
  Quando  si  tratti di rapporti con aziende di credito indicate alle
lettere  da),  b), c) e d) dell'articolo 5 del regio decreto-legge 12
marzo  1936,  n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938, n. 141, ed
al  regio  decreto-legge  17  luglio  1937, n. 1400, convertito nella
legge  7  aprile  1938,  n.  636, la esistenza del debito puo' essere
provata  in  base  agli  estratti dei saldi conti, attestati conformi
alle scritturazioni da uno dei dirigenti dell'azienda di credito.