Art. 25.

  Chiunque  abbia dato titoli di qualsiasi specie in anticipazione, o
a  riporto bancario che abbia sostanziale carattere di anticipazione,
e'  soggetto  all'imposta  straordinaria  per  il  valore  dei titoli
stessi,  determinato  a  mente  degli  articoli  18 e 19 del presente
decreto  e ha diritto di ottenere in deduzione l'ammontare del debito
verso  l'istituto od il privato sovventore dell'anticipazione. Quando
le  operazioni  di  cui  sopra abbiamo avuto luogo dopo il 1° gennaio
1946,  la  deduzione  e'  subordinata alla dimostrazione dell'impiego
dell'importo del debito.
  Chiunque abbia dato titoli di qualsiasi specie a riporto di borsa o
di speculazione, e' soggetto all'imposta straordinaria pel valore dei
titoli  stessi  risultante  dal  prezzo di compenso del mese di marzo
1947  o determinato per lo stesso mese ai sensi dell'articolo 19 e ha
diritto  di  ottenere  in  deduzione  l'ammontare  del  debito  verso
l'istituto o verso il prenditore dei titoli a riporto.
  Quando il riporto di borsa o di speculazione abbia avuto luogo dopo
il  10  gennaio  1946, la deduzione e' subordinata alla dimostrazione
dell'impiego dell'importo del debito.
  Il   prenditore  dei  titoli  a  riporto  e'  soggetto  all'imposta
straordinaria  per  la  somma che, alla date del 28 marzo 1947, aveva
impiegata in operazioni di riporto;