Art. 26.

  Si  presume  che  facciano parte del patrimonio del contribuente le
seguenti  quote percentuali in conto, rispettivamente, del valore del
mobilio,  dell'arredamento e dei gioielli, del danaro, dei depositi e
dei titoli di credito al portatore;


                        Fino a Fino a Fino a Oltre
                       5 milioni 10 milioni 50 milioni 50 milioni

Mobilio, arredamento
e gioielli 3% 5% 7% 10%

Denaro, depositi e
titoli di credito al
portatore 2% 4% 6% 10%


  Dette  quote  si  computano  con  riferimento  al patrimonio netto,
risultante  dalla  differenza  tra  il  valore lordo delle attivita',
escluse  quelle  costituite  dai cespiti sopra indicati e l'ammontare
delle passivita' deducibili.
  I  titoli nominativi dello Stato, dichiarati dal contribuente, sono
computati  nella  quota  presuntiva  fino alla concorrenza del 50 per
cento della medesima.
  Le quote stabilite nel primo comma rappresentano l'ammontare minimo
dei  cespiti  soggetti  all'imposta  al  quale  si  elevano  i valori
eventualmente dichiarati per una cifra inferiore, fermo l'obbligo, da
parte del contribuente, di dichiarare il maggior valore di ognuno dei
cespiti  indicati  effettivamente  posseduto, e ferma la facolta', da
parte della finanza, di procedere all'accertamento di maggiori valori
in base a dati e circostanze di fatto.
  La  quota  presunta  in  conto  mobilio,  arredamento e gioielli e'
ridotta  alla  meta'  nei  riguardi  del  cittadino e dello straniero
residenti  all'estero,  che abbiano beni nello Stato. La quota non si
aggiunge  se  non  risulti  che detti contribuenti possiedano mobilio
nello Stato.