Art. 27.

  Il  denaro  ed  i  titoli  di  credito  al  portatore,  entrati nel
patrimonio del contribuente dopo il 1° gennaio 1944, in dipendenza di
alienazione  di  beni,  di  successione ereditaria e di donazione, si
presumono  ancora  posseduti  alla  data  del 28 marzo 1947, salvo al
contribuente  di  dimostrarne  il  consumo  o  l'impiego  in  cespiti
dichiarati  o comunque accertati ai fini della imposta straordinaria,
o esenti dall'imposta stessa.