Art. 29.

  Il  contribuente,  che  dimostri  di  aver sottoscritto al Prestito
della Ricostruzione 3,50 per cento e di essere ancora in possesso dei
relativi  titoli  alla  data del 28 marzo 1947 e dopo la scadenza del
termine  stabilito per la loro conversione, ha il diritto di ottenere
che  l'importo dei titoli stessi sia, al prezzo di emissione, portato
in  detrazione  dal danaro, depositi e titoli di credito al portatore
accertati  nel  suo  patrimonio  a  mente degli articoli 26 e 27, nei
limiti della quota presuntiva.
  Se  il  prestito e' stato sottoscritto contraendo un debito, questo
non e' ammesso in detrazione dal patrimonio lordo.
  Ai   fini   della   disposizione  contenuta  nel  primo  comma,  il
contribuente  deve  presentare l'elenco dei titoli, con l'indicazione
del taglio e del numero.
  I titoli del Prestito della Ricostruzione sottoscritti dalla moglie
o  dai  discendenti  potranno  essere computati a favore del marito o
degli   ascendenti   nei   casi  di  coacervo  obbligatorio,  di  cui
all'articolo 3.