Art. 3.

  Ai  fini dell'imposta straordinaria progressiva, si considerano nel
patrimonio  del  marito  i  beni  acquistati  dalla  moglie, a titolo
oneroso, dopo il 28 marzo 1937.
  Agli  stessi  fini,  si  considerano  nel  patrimonio del marito le
azioni   intestate   al   nome   della   moglie  in  occasione  della
nominativita'  obbligatoria  dei  titoli azionari, disposta dal regio
decreto-legge  25  ottobre  1941,  n.  1148, convertito nella legge 9
febbraio 1942, n. 96.
  E'  fatta  eccezione  per  i  beni  per  i quali sia dimostrato che
l'acquisto rappresenta trasformazione di ben i posseduti dalla moglie
anteriormente  a  detta  data,  o  acquisiti successivamente a titolo
gratuito,  ovvero  investimento di redditi propri, conseguiti durante
il matrimonio, o di capitali provenienti da accensione di debiti.
  Ai  medesimi fini, si considerano nel patrimonio degli ascendenti i
beni  da  essi ceduti ai discendenti dopo il 28 marzo 1937, quando la
cessione dipenda:
    a)  da trasferimenti a titolo gratuito, esclusi quelli effettuati
per   costituzione   di   dote   o  per  costituzione  di  patrimonio
ecclesiastico  o per fare altra assegnazione ai discendenti per causa
di seguito matrimonio;
    b)  da  trasferimenti  a titolo oneroso, salvo non sia dimostrato
che   l'acquisto   rappresenta   trasformazione   di  beni  posseduti
dall'acquirente   anteriormente   alla   data  predetta  o  acquisiti
successivamente  a  titolo  gratuito,  ovvero investimento di redditi
propri o di capitali provenienti da accensioni di debiti.
  Ai medesimi fini, si considerano nel patrimonio del padre le azioni
intestate   al  nome  dei  figli  in  occasione  della  nominativita'
obbligatoria  dei titoli azionari disposta dal regio decreto-legge 25
ottobre 1941, n. 1148, convertito nella legge 9 febbraio 1942, n. 96,
salvo  non  sia  dimostrato  che le azioni erano state acquistate dal
figlio  -  a  titolo  gratuito  o  a  titolo  oneroso  -  prima della
conversione.
  Quando  si  fa  luogo  al cumulo previsto nel presente articolo, il
contribuente  ha  il  diritto di rivalersi, verso gli intestatari dei
beni  cumulati,  della quota proporzionale d'imposta afferente i beni
medesimi.