Art. 30.

  Sono   soggetti   all'imposta  i  contribuenti  il  cui  patrimonio
imponibile,  al  lordo della detrazione stabilita nel comma seguente,
raggiunga il valore di lire 3.000.000.
  Dal patrimonio imponibile si detrae la somma di lire 2.000.000.
  Dal  cumulo dei patrimoni tassabili dei genitori, al netto ciascuno
della   detrazione   fissa  di  2.000.000,  e'  ammessa  un'ulteriore
detrazione  pari  a  un ventesimo, con un massimo di lire 300.000 per
ogni  figlio. Questa detrazione si distribuisce proporzionalmente tra
i  due  patrimoni.  La  detrazione  stessa  non  si applica quando il
cumulo, al netto di essa, superi i 10.000.000 di lire.
  L'ammontare della detrazione e' calcolato nel patrimonio di ciascun
figlio ai fini dell'imposta straordinaria.