Art. 32.

  Tutti  coloro  che,  a  norma  del presente decreto, sono tenuti al
pagamento   dell'imposta  straordinaria  progressiva  sul  patrimonio
devono   presentare,   entro   il   31   ottobre  1947,  la  relativa
dichiarazione  all'Ufficio  distrettuale delle imposte dirette, nella
cui  circoscrizione trovasi il comune nel quale il contribuente ha il
suo   domicilio   fiscale.   Sono   anche   tenuti  a  presentare  la
dichiarazione, entro il 31 dicembre 1947, coloro che, pur non essendo
soggetti  all'  imposta  straordinaria, abbiano un patrimonio che, al
lordo  delle  passivita',  secondo  la  consistenza al 28 marzo 1947,
raggiunga l'importo di L. 1.500.000.
  I  termini  suddetti  sono prorogati di tre mesi per i contribuenti
residenti  fuori  dello Stato, considerandosi valida la presentazione
fatta presso gli uffici diplomatici e consolari all'estero.
  I   prigionieri  di  guerra  e  gli  internati  civili  e  militari
all'estero  possono  ottenere  di essere riammessi in termine, quando
dimostrino  di  non  aver tempestivamente adempiuto all'obbligo della
dichiarazione per effetto della prigionia o dell' internamento.