Art. 33. Le societa' semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilita' limitata, le societa' di fatto, le associazioni ed enti sono tenuti a dichiarare all'Ufficio distrettuale delle imposte dirette, nella cui circoscrizione hanno la loro sede, il cognome, nome, domicilio od indirizzo dei singoli soci ed i crediti di finanziamento spettanti ai medesimi. Dette societa', in quanto non siano soggette all'imposta di negoziazione, devono, inoltre, dichiarare il loro patrimonio, con l'indicazione delle quote spettanti ai singoli soci, fermo restando l'obbligo dei soci stessi di comprendere le rispettive quote nella dichiarazione individuale del loro patrimonio. Le dichiarazioni previste nel comma precedente devono essere presentate entro il 31 dicembre 1947. Le sanzioni non di carattere penale stabilite per omessa od infedele dichiarazione per i singoli contribuenti sono applicabili in confronto delle societa' anzidette.