Art. 33.

  Le  societa' semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice,
a  responsabilita' limitata, le societa' di fatto, le associazioni ed
enti  sono tenuti a dichiarare all'Ufficio distrettuale delle imposte
dirette,  nella  cui  circoscrizione  hanno la loro sede, il cognome,
nome,  domicilio  od  indirizzo  dei  singoli  soci  ed  i crediti di
finanziamento  spettanti  ai  medesimi. Dette societa', in quanto non
siano   soggette   all'imposta   di  negoziazione,  devono,  inoltre,
dichiarare   il   loro  patrimonio,  con  l'indicazione  delle  quote
spettanti  ai  singoli soci, fermo restando l'obbligo dei soci stessi
di  comprendere  le  rispettive quote nella dichiarazione individuale
del loro patrimonio.
  Le  dichiarazioni  previste  nel  comma  precedente  devono  essere
presentate  entro  il  31 dicembre 1947. Le sanzioni non di carattere
penale  stabilite  per omessa od infedele dichiarazione per i singoli
contribuenti sono applicabili in confronto delle societa' anzidette.