Art. 36.

  Ai  fini  della  liquidazione  provvisoria,  i cespiti assoggettati
all'imposta  ordinaria  sul patrimonio per l'anno 1947 possono essere
dichiarati  per  un  valore non inferiore a quello iscritto nei ruoli
dell'imposta medesima, anche se l'iscrizione e' stata operata al nome
di  altre  persone in conformita' a quanto disposto negli articoli 3,
4,  5  e 14 del R. decreto-legge 12 ottobre 1939, n. 1529, convertito
nella  legge  8  febbraio  1940,  n. 100, e negli articoli 3, e 4 del
presente decreto.
  I  terreni non assoggettati ad imposta ordinaria sul patrimonio per
l'anno  1947  possono essere dichiarati per il valore non inferiore a
quello  ottenuto  dalla  capitalizzazione  al  100  per 5 del reddito
risultante  dalla  revisione  disposta  con R. decreto-legge 4 aprile
1939,  n.  589,  convertito  nella  legge  29  giugno  1939,  n.  976
moltiplicato per 10.
  I  fabbricati  non assoggettati ad imposta ordinaria sul patrimonio
per l'anno 1947 possono essere dichiarati per un valore non inferiore
a  quello  risultante  della capitalizzazione il 10 per 5 dei reddito
catastale   moltiplicato   per   5.   Se   il  fabbricato  e'  esente
dall'ordinaria,  imposta  sui fabbricati e manca, comunque un reddito
accertato  ai  fini  delle  imposte  erariali, questo ragguagliato al
fitto, reale o presunto, dell'immobile, diminuito di un terzo.