Art. 36. Ai fini della liquidazione provvisoria, i cespiti assoggettati all'imposta ordinaria sul patrimonio per l'anno 1947 possono essere dichiarati per un valore non inferiore a quello iscritto nei ruoli dell'imposta medesima, anche se l'iscrizione e' stata operata al nome di altre persone in conformita' a quanto disposto negli articoli 3, 4, 5 e 14 del R. decreto-legge 12 ottobre 1939, n. 1529, convertito nella legge 8 febbraio 1940, n. 100, e negli articoli 3, e 4 del presente decreto. I terreni non assoggettati ad imposta ordinaria sul patrimonio per l'anno 1947 possono essere dichiarati per il valore non inferiore a quello ottenuto dalla capitalizzazione al 100 per 5 del reddito risultante dalla revisione disposta con R. decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito nella legge 29 giugno 1939, n. 976 moltiplicato per 10. I fabbricati non assoggettati ad imposta ordinaria sul patrimonio per l'anno 1947 possono essere dichiarati per un valore non inferiore a quello risultante della capitalizzazione il 10 per 5 dei reddito catastale moltiplicato per 5. Se il fabbricato e' esente dall'ordinaria, imposta sui fabbricati e manca, comunque un reddito accertato ai fini delle imposte erariali, questo ragguagliato al fitto, reale o presunto, dell'immobile, diminuito di un terzo.