Art. 37.

  La  nuda  proprieta'  ed  i diritti di usufrutto, uso ed abitazione
possono  essere  dichiarati  per  un  valore  non  inferiore a quella
risultante  dalla  ripartizione,  operata  in  conformita'  a  quanto
disposto dall'art. 14 del valore della piena proprieta' determinato a
mente dell'articolo precedente.