Art. 38. Le azioni non quotate in borsa e le quote di partecipazione in societa' semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice a responsabilita' limitata, in societa' di fatto, in associazioni ed enti sono dichiarate per il valore accertato ai fini dell'imposta di negoziazione per l'anno 1946 o in mancanza di accertamento definitivo ai fini di detta imposta, in base al valore complessivo iscritto al nome della societa', associazione od ente agli effetti dell'imposta ordinaria sul patrimonio per l'anno 1947. Le quote di partecipazione in navi italiane sono dichiarate in base al valore complessivo della nave, stabilito agli effetti dell'imposta ordinaria sul patrimonio per l'anno 1947.