Art. 38.

  Le  azioni  non  quotate  in  borsa e le quote di partecipazione in
societa'  semplici,  in  nome  collettivo,  in accomandita semplice a
responsabilita'  limitata,  in  societa' di fatto, in associazioni ed
enti  sono dichiarate per il valore accertato ai fini dell'imposta di
negoziazione per l'anno 1946 o in mancanza di accertamento definitivo
ai  fini  di detta imposta, in base al valore complessivo iscritto al
nome  della  societa', associazione od ente agli effetti dell'imposta
ordinaria sul patrimonio per l'anno 1947.
  Le quote di partecipazione in navi italiane sono dichiarate in base
al valore complessivo della nave, stabilito agli effetti dell'imposta
ordinaria sul patrimonio per l'anno 1947.