Art. 4.

  I   beni   indivisi   sono  ripartiti,  agli  effetti  dell'imposta
straordinaria,  nelle  quote  spettanti  ai  singoli  aventi diritto,
secondo il disposto dell'art. 1101 del codice civile.
  Il patrimonio costituito da beni dotali e' considerato di spettanza
della moglie.