Art. 40.

 Per quanto riguarda le passivita', la dichiarazione deve indicare:
    a)  per i debiti, le generalita' e la residenza del creditore, la
data  di  stipulazione e di registrazione dell'atto costitutivo e gli
altri  elementi di prova della loro esistenza, il tasso di interesse,
la scadenza, l'ammontare ancora dovuto alla data del 28 marzo 1947;
    b)  per  i  censi, canoni e livelli ed altre prestazioni previste
dall'art. 15, le generalita', e la residenza del creditore, il titolo
costitutivo;  l'ammontare  annuo  ed  il  valore  determinato a mente
dell'articolo suddetto;
    c) per gli usi civici, la natura ed il valore dell'onere;
    d) per le imposte, tasse e gravami indicati nell'art. 23, lettera
d), l'ammontare del debito e gli altri estremi che lo identificano.