Art. 40. Per quanto riguarda le passivita', la dichiarazione deve indicare: a) per i debiti, le generalita' e la residenza del creditore, la data di stipulazione e di registrazione dell'atto costitutivo e gli altri elementi di prova della loro esistenza, il tasso di interesse, la scadenza, l'ammontare ancora dovuto alla data del 28 marzo 1947; b) per i censi, canoni e livelli ed altre prestazioni previste dall'art. 15, le generalita', e la residenza del creditore, il titolo costitutivo; l'ammontare annuo ed il valore determinato a mente dell'articolo suddetto; c) per gli usi civici, la natura ed il valore dell'onere; d) per le imposte, tasse e gravami indicati nell'art. 23, lettera d), l'ammontare del debito e gli altri estremi che lo identificano.