Art. 42. Tutti coloro che, nel quinquennio anteriore all'anno di entrata in vigore del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 marzo 1947, n. 143, abbiano prestato la loro opera per l'acquisto di titoli ed altri beni all'estero, o per la sottoscrizione di titoli esteri nello Stato, o per l'apertura di crediti all'estero presso loro filiali od altri istituti, o che abbiano comunque cooperato per l'invio di beni di ogni specie all'estero, hanno l'obbligo di indicare, su richiesta della finanza, il cognome, il nome ed il domicilio del committente o creditore, la quantita' e la qualita', il prezzo unitario e complessivo dei titoli, crediti ed altri beni, oggetto dell'acquisto, della trasmissione o dell'accreditamento all'estero.