Art. 42.

  Tutti  coloro che, nel quinquennio anteriore all'anno di entrata in
vigore  del  decreto  legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29
marzo  1947, n. 143, abbiano prestato la loro opera per l'acquisto di
titoli  ed  altri  beni all'estero, o per la sottoscrizione di titoli
esteri  nello  Stato,  o  per l'apertura di crediti all'estero presso
loro  filiali od altri istituti, o che abbiano comunque cooperato per
l'invio  di  beni  di  ogni  specie  all'estero,  hanno  l'obbligo di
indicare,  su  richiesta  della  finanza,  il  cognome, il nome ed il
domicilio del committente o creditore, la quantita' e la qualita', il
prezzo  unitario  e  complessivo  dei  titoli, crediti ed altri beni,
oggetto   dell'acquisto,  della  trasmissione  o  dell'accreditamento
all'estero.