Art. 45.

  L'Ufficio   distrettuale   delle   imposte   dirette,   nella   cui
circoscrizione  trovasi  il  Comune  in cui il contribuente ha il suo
domicilio  fiscale,  e'  competente  per  l'accertamento dell'imposta
straordinaria sul patrimonio.
  Per  l'accertamento  stesso  e  per  le  risoluzioni delle vertenze
relative,  valgono  le  disposizioni  applicabili  per  la imposta di
ricchezza   mobile,   in   quanto  non  siano  in  contrasto  con  le
disposizioni del presente decreto.
  Il  Ministro  per  le finanze puo', con proprio decreto, costituire
presso  le  Commissioni distrettuali e provinciali, nonche' presso la
Commissione  centrale,  secondo le norme generali vigenti in materia,
Sezioni  speciali  per  la  risoluzione  delle  vertenze  in  materie
d'imposta straordinaria sul patrimonio.