Art. 46.

  I  funzionari dell'Amministrazione delle imposte dirette oltre alle
facolta'  loro  conferite  dall'articolo 37 del testo unico 24 agosto
1877,  n.  4021,  sull'imposta  di ricchezza mobile, possono, ai fini
della   applicazione   del  presente  decreto,  farsi  presentare  ed
ispezionare tutti i registri, anche ausiliari e comunque tenuti, atti
e   documenti   degli   enti  pubblici  e  privati,  delle  societa',
amministrazioni,  imprese,  commissionari, agenti e mediatori di ogni
genere,  e  farsi  rilasciare  copie ed estratti dei registri, atti e
documenti,  anche  se riguardino interessi di persone fisiche od enti
collettivi   non  tenuti  al  pagamento  dell'imposta  istituita  col
presente decreto.
  La presente disposizione non si applica alle banche ed alle aziende
di  credito,  nei confronti delle quali l'Amministrazione finanziaria
ha  pero' facolta' di accertare, valendosi degli organi preposti alla
vigilanza  sul  credito, la reale consistenza, alla data del 28 marzo
1947, dei debiti denunciati dal contribuente.