Art. 47. I notai e tutti coloro che, non esercitando l'industria del credito, abbiano, a qualunque titolo, valori in deposito, spettanti a soggetti indicati nell'articolo 2, sono tenuti a denunziare all'Ufficio distrettuale delle imposte dirette nella cui circoscrizione risiedono, il cognome, il nome, la paternita', ed il domicilio del depositante, e, qualora ad essi sia noto, anche l'ammontare e la natura dei valori depositati. Su richiesta dell'Amministrazione finanziaria le societa' per azioni sono tenute a dichiarare i possessori dei loro titoli azionari, quali risultano dal libro dei soci.