Art. 47.

  I  notai  e  tutti  coloro  che,  non  esercitando  l'industria del
credito, abbiano, a qualunque titolo, valori in deposito, spettanti a
soggetti   indicati   nell'articolo   2,  sono  tenuti  a  denunziare
all'Ufficio    distrettuale   delle   imposte   dirette   nella   cui
circoscrizione  risiedono,  il cognome, il nome, la paternita', ed il
domicilio  del  depositante,  e,  qualora  ad  essi  sia  noto, anche
l'ammontare e la natura dei valori depositati.
  Su  richiesta  dell'Amministrazione  finanziaria  le  societa'  per
azioni  sono  tenute  a  dichiarare  i  possessori  dei  loro  titoli
azionari, quali risultano dal libro dei soci.