Art. 48.

  Le   Commissioni  giudicanti  hanno  tutte  le  facolta'  conferite
dall'articolo 46 ai funzionari delle imposte.
  Le  Commissioni  di  prima  istanza  hanno, inoltre, la facolta' di
eseguire   d'ufficio   accertamenti   non   proposti   dagli   Uffici
distrettuali  e  di  elevare  le  cifre  di  patrimonio fissate dagli
Uffici,  o  concordate  tra i contribuenti e l'Ufficio, anche se gia'
inscritte a ruolo.
  Sono  applicabili,  ai  fini  del presente decreto, le disposizioni
contenute  negli  articoli  15  e 21 del regio decreto legislativo 27
maggio 1946, n. 436.
  La  facolta'  concessa  dal comma precedente alle Commissioni cessa
col  31  dicembre dell'anno successivo a quello in cui si verifica la
prescrizione  dell'azione della finanza, a norma dell'articolo 63 del
presente decreto.