Art. 5.

  L'imposta straordinaria e' dovuta, tanto dal cittadino quanto dallo
straniero, sul patrimonio costituito da beni esistenti nello Stato.
  Il  cittadino italiano residente in Italia deve l'imposta anche sul
patrimonio costituito da beni esistenti fuori dello Stato e da titoli
emessi    all'estero,    salva   l'applicazione   delle   convenzioni
internazionali  contro  le  doppie  imposizioni. In ogni caso, i beni
esistenti  fuori  dello  Stato  ed  i  titoli  emessi  all'estero  si
computano  nel  patrimonio del cittadino ai fini della determinazione
della aliquota.
  I  beni esistenti nei territori coloniali, nonche' nei possedimenti
e  nei  territori  metropolitani passati sotto la sovranita' di altri
Stati  in  dipendenza  del  Trattato di pace, debbono essere compresi
nella dichiarazione, ma, fino a nuove disposizioni, non si tengono in
conto   nella   determinazione  ne'  del  patrimonio  imponibile  ne'
dell'aliquota.