Art. 50.

  I  contribuenti possono chiedere al competente ufficio distrettuale
delle  imposte  dirette  che il pagamento abbia luogo, anziche' in un
anno, e rispettivamente due per i patrimoni costituiti per almeno due
terzi  da  cespiti  immobiliari,  in  quattro  e sei anni di sei rate
bimestrali  ciascuno. In tal caso essi corrisponderanno all'Erario, a
partire  dal  secondo  e rispettivamente dal terzo anno, un interesse
del 2 per cento all'anno da aggiungersi all'annualita' d'imposta.
  La  domanda  deve essere presentata insieme con la dichiarazione e,
in ogni caso, non oltre il 30 novembre 1947.