Art. 50. I contribuenti possono chiedere al competente ufficio distrettuale delle imposte dirette che il pagamento abbia luogo, anziche' in un anno, e rispettivamente due per i patrimoni costituiti per almeno due terzi da cespiti immobiliari, in quattro e sei anni di sei rate bimestrali ciascuno. In tal caso essi corrisponderanno all'Erario, a partire dal secondo e rispettivamente dal terzo anno, un interesse del 2 per cento all'anno da aggiungersi all'annualita' d'imposta. La domanda deve essere presentata insieme con la dichiarazione e, in ogni caso, non oltre il 30 novembre 1947.