Art. 51.

  L'imposta  straordinaria progressiva sui patrimoni il cui ammontare
raggiunga  il  minimo  imponibile  viene  iscritta  a  ruolo,  in via
provvisoria,  salvo conguaglio, in base alla dichiarazione presentata
dal contribuente, ed e' messa in riscossione a partire dalla rata del
febbraio 1948.
  L'imposta  iscritta  a titolo provvisorio o definitivo in ruoli, la
cui  riscossione  si  inizia  dopo  la  rata del febbraio 1948, viene
ripartita in quote uguali nelle rate residue.
  L'imposta  iscritta  in ruoli, la, cui riscossione s'inizia dopo la
scadenza  dei  due  periodi fissati dall'articolo 50, a seconda della
composizione  del  patrimonio  imponibile,  e'  pagata  in  sei  rate
bimestrali con l'interesse corrispondente di cui all'articolo 50.
  Per  la  riscossione  dell'imposta progressiva compete all'esattore
l'aggio  contrattuale, esclusa, l'addizionale prevista dagli articoli
5 e 8 del decreto legislativo luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 424.