Art. 51. L'imposta straordinaria progressiva sui patrimoni il cui ammontare raggiunga il minimo imponibile viene iscritta a ruolo, in via provvisoria, salvo conguaglio, in base alla dichiarazione presentata dal contribuente, ed e' messa in riscossione a partire dalla rata del febbraio 1948. L'imposta iscritta a titolo provvisorio o definitivo in ruoli, la cui riscossione si inizia dopo la rata del febbraio 1948, viene ripartita in quote uguali nelle rate residue. L'imposta iscritta in ruoli, la, cui riscossione s'inizia dopo la scadenza dei due periodi fissati dall'articolo 50, a seconda della composizione del patrimonio imponibile, e' pagata in sei rate bimestrali con l'interesse corrispondente di cui all'articolo 50. Per la riscossione dell'imposta progressiva compete all'esattore l'aggio contrattuale, esclusa, l'addizionale prevista dagli articoli 5 e 8 del decreto legislativo luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 424.