Art. 53. Il contribuente che, all'atto della dichiarazione di cui all'art. 32 e in ogni caso non oltre il 31 dicembre 1947, versi in Tesoreria, in unica soluzione, l'importo della imposta liquidatagli in via provvisoria, sulla base della dichiarazione stessa, ha diritto ad un premio di riscatto dell'8 per cento. Tale premio di riscatto e' aumentato al 12 per cento per i patrimoni costituiti, per almeno due terzi, da cespiti immobiliari. Per il riscatto dell'imposta dovuta per maggiori accertamenti in confronto della dichiarazione, saranno dettate norme con successivo provvedimento. In tutti i casi di versamento diretto in Tesoreria non compete alcun aggio all'esattore ed al revisore provinciale. Il contribuente, che dimostri di aver sottoscritto al Prestito della Ricostruzione 3,50 per cento, puo' versare, fino alla concorrenza del 20 per cento dell'ammontare del riscatto titoli del prestito suddetto, da computarsi al prezzo di emissione.