Art. 53.

  Il  contribuente  che, all'atto della dichiarazione di cui all'art.
32  e in ogni caso non oltre il 31 dicembre 1947, versi in Tesoreria,
in  unica  soluzione,  l'importo  della  imposta  liquidatagli in via
provvisoria,  sulla base della dichiarazione stessa, ha diritto ad un
premio di riscatto dell'8 per cento.
  Tale  premio  di  riscatto  e'  aumentato  al  12  per  cento per i
patrimoni costituiti, per almeno due terzi, da cespiti immobiliari.
  Per  il  riscatto  dell'imposta dovuta per maggiori accertamenti in
confronto  della  dichiarazione, saranno dettate norme con successivo
provvedimento.
  In  tutti  i  casi  di  versamento diretto in Tesoreria non compete
alcun aggio all'esattore ed al revisore provinciale.
  Il  contribuente,  che  dimostri  di  aver sottoscritto al Prestito
della   Ricostruzione   3,50  per  cento,  puo'  versare,  fino  alla
concorrenza  del  20 per cento dell'ammontare del riscatto titoli del
prestito suddetto, da computarsi al prezzo di emissione.