Art. 55.

  E' autorizzato il riscatto parziale per i singoli cespiti o per una
frazione  di  essi,  mediante il pagamento della corrispondente quota
d'imposta,   sempre   quando  l'Amministrazione  finanziaria  ritenga
sufficientemente garantito dal restante patrimonio il residuo debito,
ovvero quando venga offerta altra garanzia idonea.
  La  somma  da versare per il riscatto parziale si determina in base
all'ammontare  dell'imposta  che  si ottiene applicando al valore del
cespite  cui  il  riscatto  si riferisce l'aliquota corrispondente al
valore dell'intero patrimonio a norma dell'articolo 31.
  Il  valore  dell'intero  patrimonio e quello della porzione di esso
per  la  quale  si chiede il riscatto sono determinati di ufficio, ai
soli   fini   del   riscatto  stesso,  in  via  provvisoria  e  senza
pregiudizio, nei confronti del contribuente, delle rettifiche in piu'
o   in   meno   da  effettuarsi  sulle  risultanze  dell'accertamento
definitivo.
  Il  riscatto  parziale  deve essere domandato al competente ufficio
distrettuale  delle  imposte  dirette  entro  il  giorno  10 del mese
precedente  a  quello della scadenza di ciascuna, rata d'imposta e si
riferisce  a  tutte  le  rate  non  ancora  scadute. Il versamento in
Tesoreria deve essere effettuato entro il mese di scadenza della rata
stessa.