Art. 56.

  Il  contribuente  che  ometta  di  presentare  la dichiarazione nei
termini  stabiliti  e'  soggetto  al pagamento di una sopratassa pari
all'ammontare  dell'imposta  definitivamente  accertata, ed e' punito
con l'ammenda da una meta' all'intera somma dell'imposta stessa.
  La  sopratassa  stabilita  nel  comma  precedente  e' ridotta ad un
terzo,  nei  casi  in  cui  il contribuente presenti la dichiarazione
entro  60  giorni  dalla  scadenza  del  termine,  e l'ammenda non si
applica.
  Ove il contribuente presenti la dichiarazione nei termini stabiliti
dall'articolo  32,  omettendo  l'indicazione  di uno o piu' cespiti o
dichiarando   debiti  che  risultino  fittizi,  e'  soggetto  ad  una
sopratassa  pari  alla quota proporzionale di imposta definitivamente
accertata  sui  cespiti  omessi  o che sarebbe stata sottratta, ed e'
punito con l'ammenda dalla meta' all'ammontare della quota stessa.
  La sopratassa prevista nel comma precedente e' ridotta ad un terzo,
ove  il  contribuente dichiari i cespiti stessi entro 60 giorni dalla
scadenza del termine, e l'ammenda non si applica.
  Ove  il  contribuente  dichiari  un  valore  imponibile inferiore a
quello minimo determinato secondo le norme degli articoli da 36 a 89,
e'  soggetto  ad  una  pena  pecuniaria  pari  alla  differenza  tra,
l'imposta  liquidata  sul  valore  determinato secondo le norme degli
articoli sopra citati e quella liquidata sul valore dichiarato.
  La  pena pecuniaria non si applica quando l'imposta di cui l'Erario
sarebbe stato defraudato non supera il quinto dell'imposta dovuta.