Art. 57. Colui che, pur avendo un patrimonio che non raggiunge il minimo imponibile, e' tuttavia tenuto a presentare la dichiarazione ai sensi dell'art. 32, incorre, ove la ometta, nell'ammenda da L. 5000 a. L. 30.000. Se presenta la dichiarazione con un ritardo non superiore a 60 giorni dalla scadenza del termine, l'ammenda e' ridotta ad un terzo.