Art. 57.

  Colui  che,  pur  avendo  un patrimonio che non raggiunge il minimo
imponibile, e' tuttavia tenuto a presentare la dichiarazione ai sensi
dell'art.  32,  incorre, ove la ometta, nell'ammenda da L. 5000 a. L.
30.000.
  Se  presenta  la  dichiarazione  con  un ritardo non superiore a 60
giorni dalla scadenza del termine, l'ammenda e' ridotta ad un terzo.