Art. 58.

  Chiunque,   alla   scopo   di  occultare  o  sottrarre  all'imposta
straordinaria  progressiva  attivita' patrimoniali, altera i registri
contabili,  o omette negli inventari la iscrizione di attivita', o vi
iscrive  passivita' inesistenti, o forma scritture od altri documenti
fittizi  preordinati  a  nascondere  in  tutto o in parte la verita',
ovvero  commette altri fatti fraudolenti diretti allo stesso fine, e'
punito  con  la  reclusione  fino  a  sei mesi e con la multa da lire
50.000 a lire 5.000.000.
  Qualora  gli atti di cui al precedente comma riguardino le societa'
indicate   nell'art.   33,   sono   soggetti   alla   multa  anche  i
rappresentanti legali delle societa' stesse.