Art. 59.

  I   contribuenti  che  impediscano  ai  funzionari  ed  ai  Collegi
giudicanti  l'esercizio  delle  facolta'  indicate  all'art. 46, sono
soggetti alla pena pecuniaria da L. 2000 a L. 250.000.
  Coloro  che,  richiesti  di  presentare  atti  o  fornire notizie a
termine  dell'art.  46, vi si rifiutino o non vi ottemperino entro il
termine  fissato, che non puo' mai essere inferiore a 30 giorni dalla
data  di  notifica  della  richiesta, incorrono nella pena pecuniaria
prevista nel comma precedente.