Art. 6.

  Si considerano esistenti nello Stato:
    1)  i  terreni ed i fabbricati situati nel territorio dello Stato
ed i diritti reali sui medesimi;
    2)  beni  facenti  parte  di  aziende industriali, commerciali ed
agricole  a  carattere  individuale, che siano situati nel territorio
dello Stato;
    3)  le  quote  e  le  azioni  di  societa'  italiane,  nonche' le
obbligazioni  ed  ogni altro titolo di credito emesso in Italia dalle
societa'  stesse,  dallo  Stato,  dalle  Amministrazioni dello Stato,
dalle   Provincie,  dai  Comuni  od  altri  enti  italiani,  dovunque
posseduti, dal cittadino o dallo straniero;
    4) le quote di comproprieta' di navi italiane;
    5) i crediti che fanno carico a debitori domiciliati nello Stato;
    6) i capitali comunque investiti nello Stato, o diritti gli
uffici ipotecari dello Stato;
    7)  i  buoni  postali fruttiferi, i depositi risparmio ed i conti
correnti  presso  aziende, casse di risparmio postali ed ordinarie, e
presso  altri  istituti  di credito, banche, che siano stati raccolti
nel territorio dello Stato;
    8)  i  biglietti dello Stato italiano, i biglietti a corso legale
della  Banca  d'Italia  e  quelli emessi in lire dal Governo Militare
Alleato, ovunque si trovino;
    9)  i  diritti  di  autore,  nonche'  i  brevetti,  i  modelli di
utilita',  i  marchi  di  fabbrica  e  simili,  iscritti nei pubblici
registri  dello  Stato,  limitatamente  al  valore  corrispondente ai
diritti di sfruttamento nello stato;
    10) i gioielli appartenenti a cittadini italiani;
    11) i quadri, gli arazzi, le statue, i tappeti, le porcellane, le
stampe, le medaglie e simili, posseduti nel territorio dello Stato;
    12)  tutti gli altri beni situati nel territorio dello Stato ed i
titoli che rappresentano beni reali situati nel territorio stesso.