Art. 62.

  Il  credito  dello  Stato  per  intero  ammontare  del  tributo  ha
privilegio   speciale   su  tutti  gli  immobili  facenti  parte  del
patrimonio  del  contribuente  alla  data  del 29 marzo 1947, salvi i
diritti dei terzi costituiti anteriormente alla data stessa.
  E' in facolta' dell'intendenza di finanza di rinunziare, in tutto o
in  parte,  a  tale  privilegio speciale per tutti gli immobili o per
alcuni  o  parte  di  essi,  contro  prestazione,  ove  il  resto del
patrimonio  non  costituisca  sufficiente garanzia per la riscossione
del    credito    erariale,    di    garanzia   riconosciuta   idonea
dall'Amministrazione.
  La Finanza ha, inoltre, privilegio sulla generalita' dei mobili che
appartengono  al  debitore dell'imposta al momento della riscossione.
Questo  privilegio  e'  posposto  a  tutti  i  privilegi  generali  e
speciali, di cui agli articoli 2751 e 2752 del Codice civile.
  Nei  casi  di  esecuzione forzosa e di fallimento, la Finanza ha il
diritto  di  esser  collocata  per la totalita' della imposta, il cui
ammontare sara' determinato con le norme dell'articolo 54.