Art. 63.

  L'azione  della  Finanza,  per  la  rettifica  delle  dichiarazioni
presentate   dai   contribuenti   per  l'imposta  straordinaria,  sul
patrimonio,  si  prescrive  entro  il  31  dicembre  del secondo anno
successivo   a   quello   in  cui  scade  il  termine  utile  per  la
presentazione   delle   dichiarazioni,  a  norma  delle  disposizioni
contenute nel presente decreto.
  Entro  il  31  dicembre  del quarto anno successivo a quello in cui
scade  il  termine predetto, si prescrive l'azione per l'accertamento
in   confronto   di   quei   contribuenti  che  non  provvidero  alla
presentazione della dichiarazione.