Art. 64.

  I  funzionari  dell'Amministrazione delle imposte, i componenti dei
Collegi   giudicanti  e  tutti  coloro  che,  secondo  le  rispettive
attribuzioni,  intervengono  nello accertamento, nella applicazione e
nella  riscossione  dell'imposta,  sono tenuti al segreto d'ufficio e
sono  passibili  delle  pene  comminate  dal  Codice  penale  per  la
violazione del segreto stesso.
  Per  quanto  non  e'  previsto  nel  presente  capo si applicano le
disposizioni di cui al regio decreto 17 settembre 1931, n. 1608.