Art. 65.

  I  cespiti  che hanno subito danni in dipendenza di eventi bellici,
ove  della  diminuita  consistenza  non  si  sia  tenuto  conto nella
determinazione  dell'imponibile iscritto a ruolo ai fini dell'imposta
ordinaria  sul  patrimonio per il 1947, possono essere dichiarati per
un  valore  minimo  pari  all'imponibile  portando  in  detrazione la
percentuale dell'imponibile corrispondente al danno.
  Nella determinazione del valore definitivo dei cespiti indicati nel
comma  precedente,  si ha riguardo alle condizioni dei cespiti stessi
alla data del 28 marzo 1947.