Art. 66. La quota in conto mobilio, arredamento e gioielli, prevista nell'articolo 26, sara' congruamente diminuita quando risulti che tali cespiti sono ridotti a un valore inferiore, in seguito a danni dipendenti da eventi bellici, regolarmente denunciati ai sensi della legge 26 ottobre 1940, n. 1543.