Art. 66.

  La  quota  in  conto  mobilio,  arredamento  e  gioielli,  prevista
nell'articolo  26,  sara'  congruamente  diminuita quando risulti che
tali  cespiti  sono ridotti a un valore inferiore, in seguito a danni
dipendenti  da eventi bellici, regolarmente denunciati ai sensi della
legge 26 ottobre 1940, n. 1543.