Art. 67.

  Nel  caso  in  cui  il  cespite danneggiato in dipendenza di eventi
bellici  sia stato, alla data del 28 marzo 1947, in tutto o in parte,
ripristinato   dal  contribuente  con  i  mezzi  propri,  dal  valore
definitivo,  accertato  a  norma  dell'articolo  65,  e'  portata  in
detrazione una somma pari al valore del ripristino.
  Quando  il  ripristino  sia  stato  effettuato  con  il  contributo
statale,  dal  valore  del cespite e' portata in detrazione una quota
proporzionale   all'ammontare   dei   mezzi   propri   investiti  dal
contribuente.