Art. 68.

  Il  contribuente  che,  alla  data  del  28  marzo  1947, non abbia
ripristinato  i  cespiti  danneggiati  per  eventi  bellici  e  abbia
dichiarato  un  importo di denaro, depositi e titoli al portatore per
un   valore  superiore  a  quello  risultante  dalle  quote  previste
all'articolo  26,  ove  provveda al ripristino nel termine di 18 mesi
dal  28  marzo 1947, potra' ottenere che dall'imponibile sia detratta
la  spesa occorsa per il ripristino stesso, nel limite dell'eccedenza
del  valore  dichiarato  per  denaro,  depositi e titoli al portatore
rispetto a quello risultante dalle quote sopra richiamate.
  La   disposizione   del   comma,   precedente  non  si  applica  al
contribuente  il  cui  patrimonio  imponibile  superi i 56 milioni di
lire.