Art. 69. Il contribuente che abbia subito danni per eventi bellici in misura tale da far ritenere eccessivamente gravoso il pagamento dell'imposta straordinaria accertata a suo carico, puo' chiedere che il pagamento stesso sia effettuato in periodi piu' lunghi di quelli stabiliti al capo VIII del presente decreto, salva, la corresponsione di un interesse del 2 per cento all'anno che si aggingera' all'annualita' d'imposta per il periodo successivo alla scadenza dei periodi stessi. La domanda e' presentata all'Intendente di finanza della provincia nella cui circoscrizione trovasi il Comune nel quale il pagamento deve essere effettuato, e contro la determinazione negativa dell'intendente e' ammesso ricorso al Ministero delle finanze, che decide in via definitiva.