Art. 69.

  Il contribuente che abbia subito danni per eventi bellici in misura
tale da far ritenere eccessivamente gravoso il pagamento dell'imposta
straordinaria  accertata a suo carico, puo' chiedere che il pagamento
stesso  sia  effettuato in periodi piu' lunghi di quelli stabiliti al
capo  VIII  del  presente  decreto,  salva,  la  corresponsione di un
interesse  del  2 per cento all'anno che si aggingera' all'annualita'
d'imposta per il periodo successivo alla scadenza dei periodi stessi.
  La  domanda e' presentata all'Intendente di finanza della provincia
nella  cui  circoscrizione  trovasi  il Comune nel quale il pagamento
deve   essere   effettuato,   e  contro  la  determinazione  negativa
dell'intendente  e'  ammesso  ricorso al Ministero delle finanze, che
decide in via definitiva.