Art. 7.

  Sono  enti  dall'imposta  straordinaria  gli  agenti diplomatici di
cittadinanza straniera, purche' esista reciprocita' di trattamento da
parte dello Stato che rappresentano, ed i consoli ed agenti consolari
di  cittadinanza  straniera, in quanto non esercitino una industria o
un  commercio  in  Italia  e  non  siano  amministratori  di  aziende
commerciali,  sempre  che esista reciprocita' di trattamento da parte
dello Stato da cui dipendono salvo le speciali convenzioni consolari.