Art. 7. Sono enti dall'imposta straordinaria gli agenti diplomatici di cittadinanza straniera, purche' esista reciprocita' di trattamento da parte dello Stato che rappresentano, ed i consoli ed agenti consolari di cittadinanza straniera, in quanto non esercitino una industria o un commercio in Italia e non siano amministratori di aziende commerciali, sempre che esista reciprocita' di trattamento da parte dello Stato da cui dipendono salvo le speciali convenzioni consolari.