Art. 70. E' istituita, ai sensi dell'articolo 2, una imposta straordinaria sul patrimonio, al 28 marzo 1947, dei seguenti soggetti: a) societa' per azioni ed in accomandita per azioni e a responsabilita' limitata; b) societa' in accomandita semplice, societa' in nome collettivo; c) istituzioni, fondazioni ed enti morali in genere che esplicano un'attivita' produttiva di reddito tassabile, ai fini dell'imposta di ricchezza mobile, in categoria B, per la parte di patrimonio destinata all'esercizio di tale attivita'. L'imposta straordinaria si applica anche alle societa' ed enti costituiti all'estero, limitatamente al capitale comunque investito od esistente nello Stato.