Art. 70.

  E'  istituita,  ai sensi dell'articolo 2, una imposta straordinaria
sul patrimonio, al 28 marzo 1947, dei seguenti soggetti:
    a)  societa'  per  azioni  ed  in  accomandita  per  azioni  e  a
responsabilita' limitata;
    b) societa' in accomandita semplice, societa' in nome collettivo;
    c) istituzioni, fondazioni ed enti morali in genere che esplicano
un'attivita' produttiva di reddito tassabile, ai fini dell'imposta di
ricchezza  mobile,  in  categoria  B,  per  la  parte  di  patrimonio
destinata all'esercizio di tale attivita'.
  L'imposta  straordinaria  si  applica  anche  alle societa' ed enti
costituiti  all'estero,  limitatamente al capitale comunque investito
od esistente nello Stato.